DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’- TENERA ETA’ DEL FIGLIO – ESISTONO LIMITI AL PERNOTTO PRESSO IL PADRE IN CASO DI SEPARAZIONE?
Non esiste per Legge un limite d’età al di sopra o al di sotto del quale il figlio, convivente con la madre, possa o meno pernottare a casa del padre, in caso di separazione dei genitori.
Il principio generale sancito dall’art. 337 ter del codice civile è quello per cui “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La stessa norma stabilisce che il giudice, per realizzare la suddetta finalità, adotti i provvedimenti relativi ai figli avendo riguardo al loro esclusivo interesse morale e materiale, determini, di conseguenza, i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore.
Detti provvedimenti, normalmente si traducono nel collocamento del minore presso uno dei genitori (più spesso la madre) e nella regolamentazione del cosiddetto diritto di visita del genitore non collocatario (solitamente il padre). Il Giudice può comunque prendere atto (e quindi approvare) specifici accordi dei genitori al riguardo, sempre che non siano contrari all’interesse dei figli.
Ciò nel rispetto anche dei principi sanciti anche dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che impone agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo “di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.
Detto ciò, non è possibile ignorare una fondamentale esigenza dei più piccoli: quella all’allattamento, che, sicuramente può e deve necessariamente avere un valore preminente, in queste vicende.
Fintanto che il bambino, cioè non è ancora svezzato, e viene allattato dalla madre, appare quanto mai inopportuna e illogica, la richiesta di alcuni padri di poterlo tenere con sé durante le ore notturne.
In tutti gli altri casi, invece, non esiste (almeno in astratto) alcuna ragione per limitare il diritto di ciascun padre e bambino di trascorrere insieme momenti speciali, spesso legati al calare della sera (il bagnetto, il biberon di latte, il gioco sul letto, la storia prima della nanna…).
Non c’è, quindi, un limite di età a partire dal quale, al bambino possa essere consentito di pernottare con il padre separato. Molto dipende dalle circostanze concrete e dalle esigenze specifiche, che dovranno trovare accoglimento negli accordi e nei provvedimenti di separazione.
Qualche anno fa, Il Tribunale di Roma, con una storica sentenza pronunciata in data 11.03.2016 (Presidente dott. Mangano, Giudice Relatore dott. Rossetti) riconosceva ad un padre, la possibilità di far pernottare presso di lui il figlio di soli 16 mesi, facendo venir meno, l’assoluto preconcetto secondo cui le madri sarebbero le uniche a saper accudire un bambino molto piccolo.
Anche il Tribunale di Trieste con sentenza del 5.09.2018, decidendo sull’affidamento del figlio minore di una coppia non sposata, in adesione parziale alle richieste formulate in giudizio dal padre, ha regolamentato le modalità di affidamento congiunto del minore, collocato in prevalenza presso la madre, prevedendo l’’immediata introduzione dei pernotto del minore, ormai svezzato, presso il padre, con forme graduali e progressive di attuazione in ragione dell’incremento di età dello stesso. In particolare, il Tribunale, prendendo atto della aspra conflittualità tra le parti e le rispettive famiglie emersa nel corso del giudizio, ha ritenuto, in assenza di una inidoneità del padre, corrispondente all’interesse del minore, il pernotto presso il padre. Quindi, nel regolare le modalità di affido condiviso, in una prima fase, ha previsto la presenza del minore per una notte a settimana presso l’abitazione paterna; dopo sei mesi, per una seconda notte e, al compimento del terzo anno d’età, per una terza notte di permanenza con obbligo accessorio di accompagnamento all’asilo/scuola materna.
Dunque, in ossequio all’obiettivo fondamentale che deve realizzare l’affido, ossia consentire al minore la condivisione di esperienze fondamentali della vita, quali studio, gioco, pernottamento, in assenza di accordo tra le parti circa le modalità concrete di attuazione, è consentita l’adozione di soluzioni elastiche adeguate al caso concreto.
Sull’argomento si è espressa infine di recente la Corte di Cassazione con un’ordinanza n.16125 del 28.07.2020, in riferimento al caso di una madre che, senza provare la sussistenza di un pregiudizio specifico, per il figlio di due anni, in caso di pernotto col padre, si era opposta alla previsione che il minore, pernottasse un giorno infra settimanale, a casa del padre.
Gli Ermellini, rigettando il ricorso della signora in questione, hanno ribadito il principio per cui “deve sempre essere assicurato il rispetto del principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole”, già espresso nella sent. Cass. 9764/2019.
Ciò che sarebbe sempre auspicabile in queste vicende, sarebbe per ciascun genitore saper trovare la soluzione più adeguata al proprio caso e alle effettive esigenze del proprio figlio, senza voler demandare la decisione al giudice, in nome dell’interesse superiore del figlio.
Roma 27.12.2020